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Analoga procedura può essere attivata dalle sezioni regionali di controllo della Corte, previo concerto con il presidente della Corte stessa, nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso, la facoltà attribuita al ministro competente s'intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive assemblee elettive.
Per lo svolgimento di tali funzioni è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009. Previsto, poi, che le Regioni e gli enti locali possano nominare due componenti delle sezioni regionali della Corte dei conti. Deve trattarsi di personale esperto e qualificato e viene pagato dalla Regione.
Efficienza azione amministrativa (articolo 10)
In base a un nuovo articolo introdotto dalla Camera, le relazioni predisposte dai ministri sullo stato della spesa e dell'efficienza nell'allocazione delle risorse dovranno dar conto, anche, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Con decreto, poi, del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il ministro dell'Economia, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Finte malattie e sanzioni disciplinari (articolo 7)
Previsti meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante i periodi di assenze per malattia del dipendente. Arriva, poi, una stretta sui procedimenti disciplinari, che possono proseguire e concludersi, anche, in pendenza di procedimento penale, e viene stabilita, anche, una definizione della tipologia delle infrazioni più gravi che comportano la sanzione del licenziamento. Inoltre, dovrà essere introdotto il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici e strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività. Previsto, poi, che il codice disciplinare potrà essere affisso all'ingresso della sede di lavoro o essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione.
Fonti (articolo 1)
Ribadito che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possano essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi. Con il chiarimento, però, che, per la parte derogata, le vecchie norme non sono ulteriormente applicabili, solo quando, però, ciò sia espressamente previsto dalla legge. Tale specifica si applicherà alle disposizioni emanate o adottate dopo l'entrata in vigore della presente.
Merito, incentivi e premi (articolo 5)
Nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni dovranno essere introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa.
Le modalità attuative saranno stabilite dalla contrattazione collettiva. Previste, poi, percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico. E andranno, anche, nelle tasche del personale, parte delle economie conseguite con i risparmi sui costi di funzionamento, in proporzione, però, ai risultati conseguiti delle singole strutture. Confermati, poi, gli accessi a posizioni apicali anche tramite corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e stabilito, pure, che le progressioni di carriera avvengono per concorso, limitando le aliquote a disposizione del personale interno a una quota comunque non superiore al 50 per cento.
Mobilità del personale (articolo 3, comma 2, lettere n e o)
Per ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, sarà incentivata la mobilità del personale, anche volontaria, per coprire posti con carenza di organico. Per favorire, poi, la mobilità intercompartimentale, in arrivo una tabella di comparazione fra i diversi livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Organismo centrale di valutazione (articolo 4, comma 2, lettera f)
L'Organismo centrale di valutazione sarà istituito, nell'ambito del riordino dell'Aran e in posizione autonoma e indipendente. Dovrà essere composto al massimo da 5 persone, tutti esperti, anche esterni all'amministrazione. Avrà il compito, tra l'altro, di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il ministro per l'Attuazione del programma di governo sull'attività svolta.
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